giovedì 13 aprile 2017

La proposta di legge tedesca sulle fake news

Molti di voi avranno sentito o letto nei giorni scorsi della proposta di legge tedesca contro le fake news (e già qui c'è un problema: tale proposta di legge parla di hate speech, non di fake news).

La stampa italiana ne ha parlato oserei dire quasi con entusiasmo (ma mi chiedo quanti di quelli che ne hanno scritto si siano presi la briga di leggere le 31 pagine scritte in tedesco burocratico della proposta di legge) lodando la messa fuorilegge di fake news e simili.
Molti blogger o siti specializzati si sono invece chiesti - giustamente - come il governo tedesco intende applicarla.

Bene, io mi sono andato a cercare la proposta di legge in questione e - masochista come sono - mi sono sacrificato per voi e me la sono letta :-)

Intanto precisiamo che la stampa che ne ha parlato direi che non ha letto neanche il titolo della legge: infatti non si tratta di una legge che introduce il reato di fake news e/o hate speech. Questi reati, anche se ovviamente non formulati sotto queste definizioni inglesi, esistono già.
La proposta di legge porta questo titolo: Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (tradotto in italiano: Bozza di una legge per il miglioramento dell'imposizione del diritto nelle reti sociali).
Ergo: non vengono introdotti nuovi reati. Si cercano "solo" gli strumenti per poterli perseguire adeguatamente.

Inciso: qui il testo completo della proposta se volete leggervela da soli, sul sito del Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (Ministero Federale della Giustizia e per la Tutela del Consumatore).
Inciso chiuso.

Infatti già nell'introduzione, dove il proponente spiega perché ritiene utile proporre questa legge e quale problema con essa intende risolvere o almeno contrastare, si parla appunto del problema posto da Hasskriminalität und andere strafbare Inhalte (in italiano: Criminalità dell'odio e altri contenuti penalmente perseguibili).
E se volessimo solo rispondere alla stampa italiana basterebbe fermarci qui: infatti non si mette fuori legge niente. I temi in questione sono già fuorilegge.

Ma c'è di più.

Facciamo un passo indietro e rileggiamoci il titolo: questa legge è esplicitamente dedicata ai soziale Netzwerke (alias social networks). Infatti nell'introduzione di cui sopra vengono citati per nome Facebook, YouTube e Twitter.
Quindi, per esempio, un quotidiano costruito sull'incitamento all'odio come la Bild Zeitung non è minimamente toccato (e in Germania fa molti più danni di Facebook & co.).

E ció dimostra quanto poco la politica capisca della rete.
Se infatti si trattasse di una legge sulla prevenzione di certi contenuti potrei capire la dedica ad hoc ai social networks, visto il modo di creazione dei contenuti decisamente diverso rispetto a quello dei media classici.
Ma trattandosi di una legge per la repressione dei contenuti detti... che differenza fa che io inciti all'odio su Facebook o sulla Bild? Nessuna: una volta che la magistratura ha scoperto che il reo sono io, mi mette nella lista degli indagati e porta avanti il procedimento indipendentemente da dove io ho scritto.
E anche per i casi in cui la legge ritenga il medium (o meglio il suo editore/padrone) corresponsabile... non cambia nulla che il medium sia cartaceo, informatico o che so io.

Sì, ora voi mi direte: ma Facebook sta negli USA... come fa la magistratura tedesca a colpirlo con le leggi esistenti?
Appunto: sta negli USA. Quindi puoi fare tutte le leggi che vuoi... nuove, nuovissime, buone, buonissime, dure, durissime... Facebook rimane negli USA. Le tue nuove leggi sono impotenti quanto quelle vecchie.

Ma comunque ora la domanda è: come intende procedere il proponente? Quali sono gli strumenti presenti in questa proposta di legge?

Inciso: vi risparmio la parte in cui si parla dei costi dell'attuazione e di come coprirli: questa parte, se vi interessa, ve la leggete e ve la traducete da soli.
Inciso chiuso.

Finita l'introduzione di cui ho parlato sopra (e che servirà al dibattito parlamentare, ma non farà parte del testo della legge nel caso questa venga approvata), comincia il testo di legge vero e proprio.

Il primo articolo della legge riguarda doveri e pene.

Questo precisa nel primo comma che la legge vale per i fornitori di servizio a scopo di lucro.
Cioè, fatemi capire, se Tizio diffama Caio su Facebook allora la cosa va perseguita, mentre se lo fa in un commento al mio blog no, visto che il mio blog non ha scopo di lucro?
Va beh, andiamo avanti.

Nel secondo comma viene citato il primo atto concreto che la proposta di legge prevede per i social networks: il dovere di rapporto. Essi devono trimestralmente scrivere un rapporto sui reclami ricevuti a proposito di hate speech e altri contenuti penalmente rilevanti, da pubblicarsi sia sulla propria homepage che sul corrispettivo tedesco della Gazzetta Ufficiale.
E la proposta di legge dettaglia burocraticamente cosa deve contenere detto rapporto, tra cui quantità e tipo di reclami, se si sono consultati esperti esterni per decidere, tempo passato tra arrivo del reclamo e intervento concreto, metodo di comunicazione al reclamante, ecc.

Nel terzo comma si descrive come si deve comportare il fornitore del servizio una volta ricevuto il reclamo: tempi di reazione e di cancellazione (dove tra l'altro si distingue tra illegale e palesemente illegale: come decidere se un reato è palese o meno però non viene detto).

Il quarto comma cita le pene a carico dei fornitori di servizio in caso di non adempimento di quanto negli articoli precedenti: fino a mezzo milione di euro per non adempimento colposo/preterintenzionale, fino a cinque milioni di euro per non adempimento volontario.

Quinto e sesto comma sono puramente tecnici (istituzione pubblica responsabile e tempi di attuazione). Non ci interessano.

Il secondo articolo prevede una modifica all'attuale legge tedesca sui media: la legge attuale parla per televisione, radio e internet di padrone (inteso nel senso finanziario del termine... quindi per il mio blog, volendo cavillare, non sarei io, bensì Blogger, alias Google), con la modifica proposta si parlerebbe di padrone o di chi ne ha la totale gestione di diritto (e quindi per il mio blog qui entrerei in gioco anch'io).

Il terzo articolo definisce i tempi dell'entrata in vigore della legge (cioè nel momento stesso dell'approvazione finale da parte del Parlamento).

E... e tutto qui.

Le restanti pagine del testo il cui link ho pubblicato sopra (da pagina 10 a pagina 31) sono allegati, spiegazioni, questioni tecniche dedicate alla discussione parlamentare ma che (per quanto effettivamente molto interessanti e utili a livello informativo) non contano nulla, in quanto non faranno parte del testo della legge e quindi - pur dicendo qualcosa di più degli articoli esposti - non avranno nessun effetto sull'applicazione e sul successo della legge stessa.

Quindi riassumendo: una legge assolutamente generica, non concreta (obbligo di rapporto a parte), il cui unico scopo è di colpevolizzare esplicitamente i social networks e prevedere pene molto più sostanziose di quelle attuali (e che probabilmente lo Stato comunque non riuscirà a incassare).

Saluti,

Mauro.

P.S.:
Ringrazio Mattia Butta per avermi invitato a scrivere questo articolo, dopo che avevamo discusso dell'argomento nei commenti a un articolo sul suo blog.

3 commenti:

  1. Interessante. C'è una questione interessante: in che modo il signor Facebook o il signor Twitter decidere se un reclamo sia fondato o meno? E' una questione abbastanza importante visto che, già oggi si organizzano cordate per segnalare articoli scomodi o denunciare in maniera pretestruosa chi esprime idee che non si condividono; temo che molti provider adotteranno la filosofia: "nel dubbio sega tutto".
    Le intenzioni saranno anche buone ma c'è il rischio di far più danni che benefici.

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    1. Come devono decidere?
      In teoria sulla base delle preesistenti leggi su diffamazione, istigazione all'odio, ecc.

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    2. Comunque i tuoi dubbi sono giustificati (e sono anche i miei).
      La mia risposta precedente è basata su come vede la cosa il legislatore.

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