lunedì 16 luglio 2018

Il reato di procurato allarme

Ultimamente ci sono stati, soprattutto riguardo migranti e vaccini, alcuni casi in cui è stato tirato in ballo il reato di procurato allarme.
Sia da persone che lo hanno invocato in tanti casi dove la magistratura non è intervenuta sia da altre che hanno considerato un abuso condanne espresse sulla base di questo reato.

Ora vorrei contribuire al dibattito riportando quanto effettivamente dice il codice penale al proposito.
Il reato di procurato allarme è trattato dall'articolo 658 del codice penale.

Questo articolo (dal titolo Procurato allarme presso l'autorità) recita:

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Chi ritiene che certe sentenze siano un abuso (tipo la recente condanna di associazioni no-vax per aver comprato spazi pubblicitari per rilanciare le bufale sulla pericolosità dei vaccini) si attacca alle parole allarme presso l'autorità nel titolo e nel corpo dell'articolo, sostenendo che fino a che l'autorità competente non è costretta a intervenire per evitare che un pericolo presunto (o inventato) diventi un pericolo reale non vi è procurato allarme.

Chi ritiene che forze dell'ordine e magistratura debbano intervenire di più, soprattutto per quanto riguarda chi sbraita di presunti pericoli sanitari o di sicurezza pubblica, si attacca alla parola suscita davanti all'allarme per dire che è più che sufficiente che cittadini credano a questi pericoli e potenzialmente possano richiedere l'intervento dell'autorità.

Ora è evidente a qualsiasi persona raziocinante che entrambe le posizioni (come quasi sempre le posizioni estreme) sono assurde, perché entrambe abdicano al dovere che ha ciascuno di noi di ragionare e di capire ciò che legge (o almeno cercare di capire), mentre si limitano a prendere un testo (o parte di esso) per pretenderne l'applicazione coi paraocchi (in stile sharia).

Ora, dato che io non sono un giurista, mi affido a chi ne sa più di me, visto che c'è già stato chi ha avuto dubbi su come applicare concretamente questo articolo del codice penale e si è rivolto alla Cassazione.
La Cassazione, nella sentenza n. 11514 del 12 novembre 1987 ha deliberato quanto segue:

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. è sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l'annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.

A parte l'esempio pratico, per forza di cose limitativo e basato su quanto più tipico all'epoca della sentenza, la sentenza è perfettamente ragionevole e logica, non aggiungendo o togliendo niente all'articolo 658, ma solo elaborandone il testo rendendolo più chiaro per tutti.
Del resto la parola stessa suscita in sé basterebbe a chiarire il significato del reato: un allarme è suscitato per forza di cose prima che l'autorità intervenga concretamente (del resto se non fosse suscitato, l'autorità non avrebbe né motivo né modo di intervenire). E quindi il reato può essere perseguito anche prima che le altre autorità coinvolte intervengano materialmente.

Saluti,

Mauro.

17 commenti:

  1. Quindi qual è il tuo parere sulla condanna per i no-vax che hanno comprato quegli spazi pubblicitari? Non ho capito se il giudice ha fatto bene o ha fatto male secondo te.

    Il mio parere è che ci vorrebbe un reato relativo al procurato allarme sociale legato alla diffusione di notizie false. Tipo io mi invento che l'acqua dell'acquedotto del mio paesello è avvelenata e pubblicizzo la cosa.

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    1. Possiamo discutere sull'entità della sentenza (giusta? troppo dura? troppo morbida?), ma a termini di legge condanna sacrosanta.
      Qui non conta ciò che io trovo giusto, ma ciò che dice la legge.

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    2. Non se il giudice ha fatto bene o male in quel senso, ma se ha fatto bene a ricorrere a quel reato. Come se avesse detto: in mancanza di un reato ad hoc ragiono per prossimità.

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    3. A leggere il testo della legge e la delibera della Cassazione a me pare evidente che ha usato quel reato perché quello era il reato.

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    4. A me però non è molto chiara la faccenda. Non mi è chiaro il punto "presso l'Autorità, o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio". Se ci sono dei manifesti che fanno campagna no-vax qual è la vera parte lesa?

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    5. La popolazione con le potenziali conseguenze sanitarie della non vaccinazione.

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  2. Esattamente: la popolazione! Per me si tratta di procurato allarme sociale, ma siccome questo reato non c'è il giudice è andati sul reato più vicino. L'unica soluzione che vedo io è di introdurre un nuovo tipo di reato o allargare la definizione di quello attuale.

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    1. Ma l'allarme sociale riguarda le autorità! É esattamente la stessa cosa, è già parte del reato attuale!

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    2. Questo è il punto cruciale. Per me l'allarme sociale riguarda la società (la popolazione), non l'autorità, che è una parte di popolazione molto ridotta e con compiti e funzioni molto specifici. Può darsi che la cosa sia già compresa nel reato attuale (come dici tu), ma io fatico a vederla, cioè non mi è così chiaro come invece è chiaro a te. Diciamo che preferirei un testo di reato scritto meglio e il meno interpretabile possibile.

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    3. Ah, ma ho visto che è in corso una discussione anche sul blog di Mattia.

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    4. Non sto partecipando, ma so che lui sostiene l'opposto di me.

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    5. Tornando al punto dell'allarme sociale: chi dovrebbe occuparsi di un allarme sociale? L'autorità o Babbo Natale?
      Scusa, ma stai cercando di distinguere due cose indistinguibili. Anzi, due cose che in realtà sono la stessa cosa.

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    6. Veramente io sto dicendo che certi articoli del codice penale dovrebbero essere più diretti e chiari.
      Secondo me si dovrebbe punire un reato ragionando sul danno (e sulla sua entità) nei confronti della parte lesa e non su chi è costretto a riparare/arginare tale danno. Cioè, io entro in un appartamento con un mitra e crivello di colpi il tizio seduto sul divano. Il reato è quello e mi aspetto che il giudice mi condanni in base a quello, senza pensare che - siccome ho sporcato il pavimento di sangue e sforacchiato il muro - poi ci vorrà qualcuno che pulisce per terra e re-intonaca e ridipinge le pareti.

      Possiamo metterla anche in questo modo: tu quell'articolo del codice penale lo avresti scritto così come è oggi?

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    7. A me l'articolo pare chiaro è completo.
      E, sinceramente, il tuo paragone ci sta come i cavoli a merenda 🥦😉
      L'autorità è parte lesa se procuri un allarme sociale. Lo è in quanto coinvolta direttamente.

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    8. Io procuro un danno sociale. La popolazione viene lesa. Il fatto che la popolazione venga lesa lede a sua volta l'autorità. Questa catena dovrebbe vederci d'accordo. Da A lede B e B lede C. L'articolo ragiona in termini di A lede C. E questo non mi piace. Perché? Perché si dà per scontato che ci sia sempre il passaggio B lede C.

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    9. E invece no 😁
      L'autorità è lo Stato, ma in realtà lo Stato siamo noi, la "società", e la cosiddetta autorità è solo lo strumento per farlo funzionare, ma è in realtà la società stessa.
      Quindi stai continuando a distinguere cose indistinguibili in quanto coincidenti.

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