Logicamente quasi tutti (favorevoli e contrari) hanno tirato in ballo la Costituzione, generalmente a sproposito e senza averla letta (come avevo già dimostrato qui per l'articolo 11 e qui per l'articolo 32), sostenendo che detta simbologia fascista è già ivi trattata e che quindi in sostanza:
1) la legislazione al proposito non esaurisce completamente quanto la Costituzione prevede e quindi va ampliata/precisata (i favorevoli);
2) nella Costituzione c'é già tutto e non serve altro (i contrari, tra cui i neofascisti, quindi coloro che dovrebbero essere i primi nemici della Costituzione).
Ma cosa dice la Costituzione veramente?
Sorpresa: sui simboli fascisti non dice proprio nulla. NULLA!
La XIIma disposizione transitoria e finale recita infatti:
"È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista."
A noi logicamente interessa il primo capoverso, visto che il secondo (oltre a non parlare di simboli) ha esaurito il suo compito il 31 dicembre 1952, cinque anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione (entrata in vigore datata 1° gennaio 1948).
E di cosa parla questo primo capoverso?
Parla del partito fascista, non dei suoi simboli. SOLO del partito in quanto tale.
Cosa significa ció a livello costituzionale e legislativo? Che usare simboli e gesti fascisti non è anticostituzionale e diventa reato solo nel momento in cui diventa veicolo per ricostituire il partito fascista o per commettere/facilitare altri reati previsti dal codice.
Ora si può essere favorevoli o contrari alla proposta Fiano (io qui non mi pronuncio), ma per favore NON TIRATE IN BALLO LA COSTITUZIONE.
Qui la Costituzione non c'entra nulla.
Saluti,
Mauro.
P.S.:
Un'altra osservazione, tanto per far capire quanto è "attenta" la stampa sulle notizie e sulla realtà: la proposta di legge è del 2 ottobre 2015 (quasi due anni fa) ma a leggere i giornali sembra una proposta fatta in tutta fretta dopo la scoperta della spiaggia "fascista" a Chioggia dei giorni scorsi.
P.S. 2:
Non venitemi a rompere le palle col discorso che sono disposizioni TRANSITORIE e finali: dato che i padri costituenti non hanno stabilito date di scadenza (se non per singoli punti esplicitamente evidenziati, come il secondo capoverso di cui sopra), dette disposizioni, fino a che non vengono abolite, hanno lo stesso identico valore di tutti gli altri articoli.
P.S. 3:
Qui tutti i miei articoli sugli... articoli della Costituzione.
Qui tutti i miei articoli sugli... articoli della Costituzione.
Ma infatti è stata fatta una legge attuativa di questa norma transitoria, che sarebbe cessata di essere vigente nel 1952, proprio datata 20 giugno 1952 che è quella che tutti conoscono come "quella che vieta l'apologia del fascismo"
RispondiEliminaVero, me la ero dimenticata, ma riguarda comunque solo il secondo capoverso.
RispondiEliminaIl primo non ha scadenza, è sempre stato vigente e lo sarebbe stato anche senza la legge che tu citi.