Fico ha usato la foglia di fico dell'esercizio provvisorio per mortificare e di fatto annullare il dibattito parlamentare (cioè uno dei pilastri della democrazia e dello stato di diritto).
Mattarella ha firmato subito per evitare l'esercizio provvisorio (sapendo che se rimandava la legge alle camere gli ritornava poi uguale e sarebbe stato comunque costretto a firmarla).
Ma è veramente così drammatico l'esercizio provvisorio?
E, soprattutto, siamo veramente sicuri di sapere in cosa consista questo esercizio provvisorio?
Se chiedete in giro, la risposta che più probabilmente riceverete sarà che durante l'esercizio provvisorio il governo può occuparsi solo delle spese correnti e delle spese previste da leggi di bilancio precedenti già approvate (e magari di spese per eventuali emergenze che capitassero nel frattempo).
Bene, non è proprio così.
E come vedrete in realtà l'esercizio provvisorio non sarebbe neanche così traumatico e drammatico.
Intanto partiamo dalla Costituzione.
L'esercizio provvisorio è regolato dall'articolo 81. La parte dell'articolo relativa all'esercizio provvisorio dice:
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per
legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Quindi vediamo già due punti importanti:
- l'esercizio provvisorio non scatta automaticamente (non può essere concesso se non per
legge);
- l'esercizio provvisorio non può andare avanti a tempo indefinito (per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi).
Ma in cosa consiste concretamente questo esercizio provvisorio?
Per saperlo dobbiamo andarci a leggere la legge n. 196 del 2009, e in particolare l'articolo 32 di detta legge.
L'articolo 32 è composto di tre commi e recita:
1. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro
mesi.
2. Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio è
consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun
capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei
limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in
dodicesimi.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.
3. Le limitazioni di cui al comma 2 si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento.
Il primo comma altro non è che un ribadire quanto scritto nella Costituzione, lo abbiamo già analizzato.
Il secondo comma è di fatto il più importante: ci dice che il governo può già applicare quanto previsto dalla legge di bilancio non approvata, ma in maniera proporzionale al periodo di esercizio provvisorio autorizzato (per esempio: se viene autorizzato un periodo di esercizio provvisorio di due mesi, il governo può autorizzare l'utilizzo dei due dodicesimi di quanto previsto dalla legge di bilancio), dalla proporzionalità rimangono escluse spese obbligatorie e spese non frazionabili.
L'ultimo comma ci dice che tale frazionamento vale sia per le spese propriamente dette che per gli impegni di spesa.
Come vedete, l'esercizio provvisorio è una cosa un po' più complicata ma decisamente meno drammatica di quello che generalmente si pensa.
Saluti,
Mauro.
P.S.:
Qui tutti i miei articoli sugli... articoli della Costituzione.
Qui tutti i miei articoli sugli... articoli della Costituzione.
bhe l'avere i primi due, tre mesi di esercizio provvisorio è tradizione della regione sardegna da un bel po' di anni a questa parte. Quest'anno la finanziaria è stata approvata nei termini, penso perché a fine febbraio si vota.
RispondiEliminaE non è l'unica regione.
EliminaIo ho voluto limitarmi al discorso sullo Stato, ma - con poche differenze - il tutto vale anche per regioni e comuni.
E anche a livello nazionale abbiamo già avuto casi di esercizio provvisorio… e non sono comunque stati tra i momenti peggiori della Repubblica Italiana ;)