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giovedì 14 ottobre 2021

Il Covid, i giuristi e la Costituzione

Oggi voglio fare un po' di polemica con gli amici giuristi 😉

Il governo compie azioni per contrastare la pandemia.
Regolamenti, leggi, decreti.
Talvolta sono obiettivamente condivisibili, talvolta altrettanto obiettivamente no.
Ma non è questo il punto.

I giuristi (giustamente!) ogni volta si dedicano a spiegarci cosa è giusto e cosa no.
Nel senso "questa cosa rispetta la legge, la Costituzione e quest'altra no".

Il problema è che, anche quando hanno totalmente ragione nello smontare una norma (qualche volta sbagliano anche loro, chiaro, ma quelli che conosco io sono generalmente affidabili), non mettono fuori gioco la norma incriminata, come i loro lettori spesso credono.

Quindi chi li prende alla lettera e rifiuta di fare le cose che i giuristi hanno teoricamente cassato, si mette nei guai.

Perché quello dei giuristi, anche se corretto, è solo un giudizio professionale. È un'analisi tecnica.
Non è una sentenza della Corte Costituzionale.


Fino a che la Corte Costituzionale (o altra istituzione preposta per le norme di rango inferiore alla legge) non cassa una legge, questa rimane valida.
Punto.
Qualsiasi altro giudizio, anche se corretto nella sostanza e perfetto nella forma, ha solo valore informativo.

Fino a che la Corte Costituzionale (o chi di dovere, vedasi sopra) non le cassa, il non rispettare le leggi o i decreti è sempre e comunque una pessima idea. Anche quando sono palesemente sbagliate.

Sapevatelo!

Saluti,

Mauro.

P.S.:
Nel caso qualcuno ora mi tiri fuori la disobbedienza civile, questa, in caso di assurdità palesi, è in realtà un'ottima idea, una dimostrazione di patriottismo e serietà, ma solo se chi la opera ha anche il coraggio di accettarne le conseguenze, non se pretende l'impunità.
La disobbedienza civile è una cosa molto più alta e nobile del fregarsene di norme e leggi, per quanto sbagliate.

lunedì 16 luglio 2018

Il reato di procurato allarme

Ultimamente ci sono stati, soprattutto riguardo migranti e vaccini, alcuni casi in cui è stato tirato in ballo il reato di procurato allarme.
Sia da persone che lo hanno invocato in tanti casi dove la magistratura non è intervenuta sia da altre che hanno considerato un abuso condanne espresse sulla base di questo reato.

Ora vorrei contribuire al dibattito riportando quanto effettivamente dice il codice penale al proposito.
Il reato di procurato allarme è trattato dall'articolo 658 del codice penale.

Questo articolo (dal titolo Procurato allarme presso l'autorità) recita:

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.

Chi ritiene che certe sentenze siano un abuso (tipo la recente condanna di associazioni no-vax per aver comprato spazi pubblicitari per rilanciare le bufale sulla pericolosità dei vaccini) si attacca alle parole allarme presso l'autorità nel titolo e nel corpo dell'articolo, sostenendo che fino a che l'autorità competente non è costretta a intervenire per evitare che un pericolo presunto (o inventato) diventi un pericolo reale non vi è procurato allarme.

Chi ritiene che forze dell'ordine e magistratura debbano intervenire di più, soprattutto per quanto riguarda chi sbraita di presunti pericoli sanitari o di sicurezza pubblica, si attacca alla parola suscita davanti all'allarme per dire che è più che sufficiente che cittadini credano a questi pericoli e potenzialmente possano richiedere l'intervento dell'autorità.

Ora è evidente a qualsiasi persona raziocinante che entrambe le posizioni (come quasi sempre le posizioni estreme) sono assurde, perché entrambe abdicano al dovere che ha ciascuno di noi di ragionare e di capire ciò che legge (o almeno cercare di capire), mentre si limitano a prendere un testo (o parte di esso) per pretenderne l'applicazione coi paraocchi (in stile sharia).

Ora, dato che io non sono un giurista, mi affido a chi ne sa più di me, visto che c'è già stato chi ha avuto dubbi su come applicare concretamente questo articolo del codice penale e si è rivolto alla Cassazione.
La Cassazione, nella sentenza n. 11514 del 12 novembre 1987 ha deliberato quanto segue:

Ai fini della ravvisabilità della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 658 c.p. è sufficiente che l'annunzio di disastri, infortuni o pericoli inesistenti sia idoneo a suscitare allarme presso l'autorità, gli enti o le persone che esercitano un pubblico servizio. Tale deve considerarsi l'annunzio di un inesistente sequestro di persona che, per le modalità del suo contenuto, provochi l'intervento della forza pubblica con dispiegamento di mezzi.

A parte l'esempio pratico, per forza di cose limitativo e basato su quanto più tipico all'epoca della sentenza, la sentenza è perfettamente ragionevole e logica, non aggiungendo o togliendo niente all'articolo 658, ma solo elaborandone il testo rendendolo più chiaro per tutti.
Del resto la parola stessa suscita in sé basterebbe a chiarire il significato del reato: un allarme è suscitato per forza di cose prima che l'autorità intervenga concretamente (del resto se non fosse suscitato, l'autorità non avrebbe né motivo né modo di intervenire). E quindi il reato può essere perseguito anche prima che le altre autorità coinvolte intervengano materialmente.

Saluti,

Mauro.