Negli ultimi giorni ha fatto notizia quanto successo in Romagna, dove il Fisco si è mosso contro le prostitute della zona per ragioni, appunto, fiscali. E si è reso conto che gli strumenti a sua disposizione sono in fondo armi spuntate in questo caso.
Al di là di armi spuntate o meno... dopo questa iniziativa del Fisco si è alzata un sacco di polvere. E di ignoranza.
Da una parte chi pretende la legalizzazione della prostituzione.
Dall'altra parte chi pretende un inasprimento delle pene contro la prostituzione.
In mezzo una piccola minoranza che chiede "solo" una regolamentazione della prostituzione.
Chi ha ragione?
Dal punto di vista morale mi astengo, non perché io non abbia le mie idee, ma perché non è il tema di questo articolo.
Dal punto di vista legale... la piccola minoranza ha ragione.
Mi spiego meglio.
Il reato di prostituzione in Italia non esiste. Leggetevi pure tutti i codici... quello penale, quello civile, quello penale militare, qualsiasi altro codice italiano possa esistere... non troverete il reato di prostituzione.
Quindi coloro che si prostituiscono non commettono nessun reato.
Ora voi mi direte... e allora tutte le retate che colpiscono le prostitute e chi le "protegge"?
Allora, per quanto riguarda chi le "protegge"... prostituzione è una cosa, sfruttamento della stessa un'altra. E quest'ultimo è reato, eccome se lo è.
Per quanto riguarda le prostitute (uso il termine femminile in quanto purtroppo abituale, ma il discorso vale anche per prostituti maschi o per trans o altro)... il problema lo hanno quelle che esercitano per strada: in Italia la prostituzione non è reato, ma l'adescamento sì.
E infatti quelle che vengono processate ed eventualmente condannate lo sono per il reato di adescamento (che non ha necessariamente a che fare con i soldi... teoricamente anche una che per strada mi vedesse, decidesse che io sono un uomo di suo gradimento e facesse di tutto per convincermi ad andare a letto con lei per suo puro piacere, senza che ci siano soldi in gioco, potrebbe essere condannata per adescamento).
Ma allora, se la prostituzione è legale perché non può essere esercitata come ogni altra professione, tasse comprese?
Il problema è la vecchia legge Merlin, che nel 1958 decretò la chiusura delle cosiddette case di tolleranza, alias bordelli.
Il problema è che detta legge dichiarò illegali appunto i bordelli, ma non disse nulla sulla prostituzione in sé, non la mise fuorilegge ma neanche la regolamentò. E nei 57 anni da allora passati nessuna altra legge se ne è occupata.
Cosa significa ciò?
Che la prostituzione è legale (quindi chi dice di volerla legalizzare non sa di cosa parla e chi dice di voler aumentare le pene forse dovrebbe capire che è un po' difficile aumentare le pene per cose che, essendo legali, non sono sottoposte a pene) ma che non è regolamentata come le altre professioni.
Senza una regolamentazione ufficiale è difficile (eufemismo) poter regolare tasse, contributi pensionistici, mutualistici o altro.
E da 57 anni manca in Italia una regolamentazione per una professione che (indipendentemente da ogni possibile giudizio morale) è legale.
E pensare che prima che arrivasse quella bigotta della Lina Merlin eravamo quasi all'avanguardia in Europa.
Saluti,
Mauro.
Mauro, scusa se te lo faccio notare ma l'articolo 5 della Legge Merlin dice: "Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
RispondiElimina1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio."
Inoltre l'Articolo 6 recita:
"I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela."
Quindi dal punto di vista della Merlin, non poteva essere introdotta una regolamentazione, per un qualcosa che veniva nella sua totalità (quindi case chiuse e strade), dichiarato illegale.
E, per concludere, senza la Legge Merlin, io non ci sarei, visto che con l'articolo 12 viene costituito "...il corpo speciale di (Polizia) Femminile". Senza questo articolo, i miei non si sarebbero mai conosciuti.
Il fatto che tu ci sei grazie alla legge Merlin... la rende ancora più scandalosa ;-)
RispondiEliminaBattute a parte, direi proprio che gli articoli che citi confoermano quanto ho scritto.
Punto primo non è citata in nessun punto la prostituzione (o come si diceva allora il meretricio) e non si parla di prestazioni a pagamento.
Si parla di libertinaggio (e il punto 2) due pur non usando la parola, parla esplicitamente di adescamento).
In più si parla di "luogo pubblico o aperto al pubblico" e poi "per via".
Quindi se tu te ne stai nel tuo appartamento e accogli visitatori a pagamento (e non per bere il té) non commetti nessun reato. Nessun articolo della legge lo proibisce.
L'articolo cinque non proibisce totalmente la prostituzione. Anzi la prostituzione non la proibisce per niente. Proibisce il libertinaggio e lo proibisce solo in pubblico o luoghi aperti al pubblico. Non in luoghi privati, dove il/la padrone/a di casa decide chi accogliere.
Parole tue: "Il problema è la vecchia legge Merlin, che nel 1958 decretò la chiusura delle cosiddette case di tolleranza, alias bordelli.
RispondiEliminaIl problema è che detta legge dichiarò illegali appunto i bordelli, ma non disse nulla sulla prostituzione in sé, non la mise fuorilegge ma neanche la regolamentò."
La legge Merlin con gli articoli da 1 a 4 chiude le "case di prostituzione" e con gli articoli 5 e 6 proibisce, di fatto, la prostituzione anche in luoghi pubblici.
Ergo, se la prostituzione in casa e fuori casa non è ammessa, di fatto, è illegale.
Che poi, successive leggi e/o interpretazioni, abbiano cambiato lo stato delle cose, è innegabile ma rimane il fatto che la legge Merlin impediva in toto la prostituzione. Quindi cosa poteva regolamentare, se la prostituzione veniva resa impossibile?
Da Wikipedia: "L'Italia ha come principale fonte del diritto la Legge Merlin (Legge 20 febbraio 1958, n. 75) che recepisce in pieno la filosofia di fondo della Convenzione ONU del 1950 e l'approccio "abolizionista", proibendo ogni forma di regolamentazione, oltre a reprimere lo sfruttamento e il favoreggiamento, anche non a scopo di lucro.
Alcune prostitute - che tuttavia non possono associarsi in cooperative o in case di tolleranza - sono state obbligate o hanno ottenuto loro stesse di poter rilasciare fattura e pagare le tasse e i contributi pensionistici, nonostante l'attività di queste professioniste non sia riconosciuta in via ufficiale.[63] La Corte di Cassazione ha sentenziato che la prostituta "libera professionista" ha diritto ad essere pagata un giusto compenso[64], e dovrebbe avere sempre diritto ad emettere fattura con partita IVA, e che, inoltre, affittare o cedere un appartamento per uso di prostituzione, entro certi limiti, non dovrebbe considerarsi favoreggiamento della prostituzione.[65]
La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza 1º ottobre 2010, n. 20528, ha stabilito che la prostituzione tra adulti deve essere soggetta a tassazione, poiché è un’attività "lecita". Di conseguenza, a partire dalla suddetta data in Italia, il meretricio avrebbe dovuto essere un’attività tassabile a tutti gli effetti. La stessa Suprema Corte ha riconfermato, con la pronuncia 13 maggio 2011, n. 10578 che il meretricio è effettivamente da considerare come "un’attività normale" e con la medesima ha affermato che «l’articolo 36 comma 34 bis della Legge 248/2006, facente capo alla Legge 537/1993 articolo 14 comma 4 ed all’articolo 6 comma 1 del D.P.R. 917/1986 T.U.I.R., ha implicitamente modificato la Legge 75/1958 agli articoli 7 e 3 comma primo numero 8, derogando i rispettivi dettami ai fini fiscali».[66]
Sono state presentate numerose proposte di legge di abrogazione o modifica della suddetta legge Merlin. Talvolta sono state istituite (o è stato proposta l'istituzione) delle "zone di tolleranza" (ufficiali o non) nelle quali l'adescamento e l'attività di prostituzione è consentita e controllata (anche se non regolamentata) entro certi limiti, su iniziativa di sindaci e autorità di polizia locali.[67]"
Comunque, ecco il testo integrale della Legge (in due parti, perché è troppo lungo):
RispondiElimina"Capo I - Chiusura delle case di prostituzione
Art.1
E' vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane.
Art.2
Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso, dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art. 190 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art.3
Le disposizioni contenute negli artt. 531 a 536 del Codice Penale sono sostituite dalle seguenti:
"E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 500.000 a lire 20.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 240 del Codice penale:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di età maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità;
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque luogo diverso da quello della sua abituale residenza, la fine di esercitarvi la prostituzione ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
Tre parti... e che p...e!
RispondiElimina7) chiunque esplichi un'attività in associazioni ed organizzazioni nazionali ed estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
In tutti i casi previsti nel n. 3) del presente articolo alle pene in essi comminate, sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio.
I delitti previsti dai nn. 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano.
Art.4
La pena è raddoppiata:
1) se il fatto è commesso con violenza minaccia, inganno;
2) se il fatto è commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona è stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto è commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto è commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto è commesso ai danni di più persone;
7 bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente.
Art.5
Sono punite con l'arresto fino a giorni 8 e con l'ammenda di lire 10.000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:
1) che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;
2) che seguono per via le persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.
Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai nn. 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza.
Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.
I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria.
Art.6
I colpevoli di uno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, siano essi consumati o soltanto tentati, per un periodo variante da un minimo di due anni ad un massimo di venti, a partire dal giorno in cui avranno espiato la pena, subiranno altresì l'interdizione dai pubblici uffici, prevista dall'art. 28 del Codice penale e dall'esercizio della tutela e della curatela.
Art.7
RispondiEliminaLe autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.
Capo II - Dei patronati ed istituti di rieducazione
Art.8
Il Ministro per l'interno provvederà, promuovendo la fondazione di speciali istituti di patronato, nonché assistendo e sussidiando quelli esistenti, che efficacemente corrispondano ai fini della presente legge, alla tutela, all'assistenza ed alla rieducazione delle donne uscenti, per effetto della presente legge, dalle case di prostituzione.
Negli istituti di patronato, come sopra previsti, potranno trovare ricovero ed assistenza, oltre alle donne uscite dalle case di prostituzione abolite nella presente legge, anche quelle altre che, pure avviate già alla prostituzione, intendano di ritornare ad onestà di vita.
Art.9
Con determinazione del Ministro per l'interno sarà provveduto all'assegnazione dei mezzi necessari per l'esercizio dell'attività degli istituti di cui nell'articolo precedente, da prelevarsi dal fondo stanziato nel bilancio dello Stato a norma della presente legge.
Alla fine di ogni anno e non oltre il 15 gennaio successivo gli istituti di patronato fondati a norma della presente legge, come gli altri istituti previsti dal precedente articolo e che godano della sovvenzione dello Stato, dovranno trasmettere un rendiconto esatto della loro attività omettendo il nome delle persone da essi accolte.
Tali istituti sono sottoposti a vigilanza e a controllo dello Stato.
Art.10
Le persone minori di anni 21 che abitualmente o totalmente traggono i loro mezzi di sussistenza dalla prostituzione saranno rimpatriate e riconsegnate alle loro famiglie, previo accertamento che queste siano disposte ad accoglierle.
Se però esse non hanno congiunti disposti ad accoglierle e che offrano sicura garanzia di moralità saranno per ordine del presidente del tribunale affidate agli istituti di patronato di cui nel precedente articolo. A questo potrà addivenirsi anche per loro libera elezione.
Art.11
All'onere derivante al bilancio dello Stato verrà fatto fronte, per un importo di 100 milioni di lire, con le maggiori entrate previste dalla legge 9 aprile 1953, n. 248.
Capo III - Disposizioni finali e transitorie
Art.12
E' costituito un Corpo speciale femminile che gradualmente ed entro i limiti consentiti sostituirà la polizia nelle funzioni inerenti ai servizi del buon costume e della prevenzione della delinquenza minorile e della prostituzione.
Con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per l'interno, ne saranno determinati l'organizzazione ed il funzionamento.
Art.13
Per effetto della chiusura delle case di prostituzione presentemente autorizzata entro il termine previsto dall'art. 2, si intendono risolti di pieno diritto, senza indennità e con decorrenza immediata, i contratti di locazione relativi alle case medesime.
E' vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate.
Art.14
Tutte le obbligazioni pecuniarie contratte verso i tenutari dalle donne delle case di prostituzione si presumono determinate da causa illecita.
E' ammessa la prova contraria.
Art.15
Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o comunque con essa incompatibili, sono abrogate."
Guarda, a me pare che tutto confermi quanto sostengo io.
RispondiEliminaE che tu stia pensando alle "intenzioni" della Merlin, non alla realtà della legge.
Comunque prima di fare polemica, me la rileggo ancora una volta con calma. Contenta?
Avere punti di vista diversi e discuterne, per me non è fare polemica. :-)
RispondiEliminaMauro, molto interessante il post. Trovo interessante anche lo scambio di opinioni avuto con Serena. Al punto che, oggi, l'ho postato sul mio profilo Twitter.
RispondiEliminaDi mio, vorrei osservare:
1. secondo la Legge Merlin, qual è la differenza tra prostituzione e libertinaggio?
2. Ci può essere prostituzione, senza "libertinaggio in modo scandaloso o molesto" (art. 5, comma 1°, n. 1, Legge Merlin)?
Caro Salvo,
Eliminareagisco con grandissimo ritardo:
1. Per la persona Merlin nessuna, per la legge Merlin il libertinaggio è di fatto assimilabile più agli atti osceni in luogo pubblico (e l'adescamento rientra bene in questa cornice) che alla prostituzione.
2. Bella domanda. A mio parere sì, ma ognuno di noi ha una sensibilità sua personale su ciò che è "scandaloso e molesto".